Disclaimer
«Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001»
Perchè un Disclaimer nel Blog?
![]()
Navigando per la rete, si incontrano spesso blog che riportano il seguente avviso:
«Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001»
Perchè?
La n. 62 del 7.03.2001, nota come Legge Urbani, identifica il prodotto editoriale nel seguente modo:
“il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Dunque anche i blog? Pare di sì. E se il blog è un prodotto editoriale, ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n. 47:
“non può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”.
Pena la condanna per stampa clandestina.
Onde evitare complicazioni, dunque, i più si tutelano sottolineando la non regolare periodicità delle pubblicazioni on-line, come elemento distintivo per il quale il proprio blog non può essere considerato un prodotto editoriale. Fine della storia.
- o –
Per chi vuole approfondire, si può entrare nel merito di altre considerazioni:
Ora, in primo luogo, si ricorda che l’art. 21 della Costituzione recita:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E forse il blog non è un “mezzo di diffusione” con cui esercito il mio “diritto di manifestare il proprio pensiero“?
In secondo luogo non è chiaro se tale prinicipio deve essere applicato anche alle testate on-line amatoriali. Le risposte di chiarimento sono arrivate dall’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’editoria, Vannino Chiti, pubblicate da La Repubblica:
- non c’è alcun vincolo aggiuntivo di sorta da parte della legge per quello che riguarda i siti Internet, in particolare per quello che riguarda la registrazione dei siti informativi
- [Si devono registrare] Coloro che erano tenuti a farlo prima della nuova norma. Quindi la nuova legge non estende la platea in nessun modo”.
- [infine] ’Per prodotto editoriale ai fini della presente legge’ sancisce in maniera esplicita e vincolante l’impossibilità di estendere la norma in via interpretativa.
Si segnalano per ulteriori Informazioni ed utili approfondimenti i siti Interlex ed Ikaro

